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Ristrutturazioni e bonus facciate: via libera a sconto in fattura e cessione del credito

E’ evidente come la possibilità di ottenere uno sconto in fattura o cedere il credito come alternativa alla detrazione fiscale vera e propria sia il fiore all’occhiello del nuovo superbonus edilizia del 110 % introdotto dal Decreto Rilancio per gli interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici.

Infatti l’articolo 121 del Decreto Rilancio prevede che, in alternativa alla detrazione, il contribuente, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 possa optare per:

  • uno sconto sul corrispettivo dovuto fino al 100 % dell’importo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
  • la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari.

Quali spese sono soggette a queste possibilità?

La novità principale risiede nell’ampliamento dei tipi di intervento che possono usufruire di sconto in fattura e cessione del credito e, nel dettaglio:

  • interventi di efficienza energeticaadozione di misure antisismiche, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per auto elettriche, cioè tutti gli interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico agevolati dal nuovo superbonus 110%;
  • interventi agevolati dai “classici” ecobonus 50/65% e sismabonus 50/85%;
  • interventi per il recupero del patrimonio edilizio: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuata sulle parti comuni di edifici residenziali; manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, cioè i lavori agevolati dal bonus ristrutturazioni;
  • interventi per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti: gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A e B, agevolati dal bonus facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020.

Sarà possibile utilizzare i crediti d’imposta ottenuti attraverso questi interventi anche in compensazione di imposte e contributi previdenziali sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita degli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Bisognerà attendere 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto per avere definite le modalità attuative dello sconto in fattura e della cessione del credito dall’Agenzia delle Entrate.

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