Pizzighettone (CR), Piazza Repubblica, 12
0372 1970105
studio@michelerubinoamministrazioni.com

La morosità in condominio al tempo del Coronavirus

Una cosa è certa: l’emergenza sanitaria (che si è successivamente trasformata anche in economica e finanziaria) scatenata dalla pandemia da Covid19 porta con sè in dote il problema della morosità condominiale. Quello del mancato pagamento degli oneri condominiali rischia seriamente di finire nell’agenda dell’amministratore di condominio, come il problema principale da dover affrontare in questa fase di crisi.

Ovviamente non si tratta di una certezza, non in tutti i condomini si presentano situazioni di questo tipo e non tutti gli amministratori hanno come problema maggiore questo. Il motivo risiede nel fatto che l’amministratore che ha dimostrato vicinanza e operatività prima e durante l’epidemia, oltre ad aver comunicato nel modo corretto i problemi derivanti dal mancato versamento delle quote condominiali, si è garantito la quasi certezza della comprensione della richiesta.

Parlando invece di come deve procedere l’amministratore in caso di morosità è necessario partire dal dato normativo: ex art.1129 nono comma del Codice Civile, afferma che l’amministratore di condominio deve agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è esigibile e compreso anche ai sensi dell’art.63 primo comma delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

L’amministratore di condominio dovrà valutare non solo se sussistono le condizioni economiche e finanziarie per agire nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento degli oneri condominiali, ma anche se esista eventualmente una moratoria che li esenti da questi obblighi nella fase di emergenza.

La risposta a questa domanda peraltro legittima, non può che essere affermativa in quanto non esiste, al momento, alcuna norma che sospenda il pagamento degli oneri condominiali (nei quali rientra a buon diritto anche il pagamento del compenso dell’amministratore).

Tranne che nel caso in cui vi sia stata una delibera condominiale ad hoc che abbia ridotto l’importo degli oneri condominiali, questi sono dovuti nella loro interezza.

Si tratta di versamenti che sono necessari per garantire i servizi di cui gode il condominio, dalle forniture (luce, gas, acqua) ai fornitori che gestiscono gli impianti comuni (ascensori, manutentore del verde, servizio di pulizia…). Risulta ovvio come, il mancato versamento di quanto previsto, vada ad incidere su tali servizi rischiando la sospensione di alcuni di essi.

Per chiudere vorrei fosse chiaro a chiunque abita in un condominio che l’amministratore che sollecita il versamento del dovuto lo fa nell’interesse di tutti i condòmini, per garantire la continuità dei servizi necessari ed evitare tagli o sospensioni poco gradite. Allo stesso tempo rischia personalmente qualora non lo facesse nei termini previsti dalla legge.

Fammi sapere cosa ne pensi commentando qui sotto
Se l'articolo è stato interessante condividi...