
La parte legata agli adempimenti fiscali in condominio non termina all’articolo precedente. Abbiamo infatti anche gli adempimenti IMU e TASI.
Presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. L’IMU è dovuta anche sugli immobili in comproprietà condominiale, quali ad esempio i locali per la portineria e l’alloggio del portiere, il locale per le assemblee, la lavanderia, il locale per la caldaia e gli altri locali in comune. La dichiarazione ai fini IMU, ricorrendone i presupposti, deve essere presentata a nome del condominio e a cura dell’amministratore. Il versamento dell’imposta in relazione agli immobili in comproprietà condominiale è obbligo dei singoli condòmini, ciascuno per la propria quota. Tuttavia vi provvede l’amministratore di condominio con un versamento complessivo, effettuando successivamente la ripartizione tra i condòmini in base ai millesimi di proprietà.
Per quanto riguarda la TASI invece, rientrano nel presupposto per l’applicazione dell’imposta anche le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. Sono soggetti passivi il titolare di diritti reali sull’immobile e in parte, anche gli occupanti dell’unità immobiliare, se diversi dai soggetti di cui sopra (es. il locatario, in caso di locazione). Analogamente a quanto previsto in materia di IMU, il versamento dell’imposta è obbligo dei singoli condòmini, ciascuno per la propria quota e vi provvede l’amministratore.
E’ necessario poi provvedere alle comunicazioni all’anagrafe tributaria: il quadro AC. L’amministratore di condominio in carica al 31 dicembre deve comunicare annualmente all’Anagrafe tributaria:
- i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- l’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e i dati identificativi dei fornitori.
A tal fine l’amministratore deve presentare, nella propria dichiarazione dei redditi con Modello Redditi, il “quadro AC-Comunicazione dell’amministratore di condominio”.
Il “quadro AC-Comunicazione dell’amministratore di condominio” fa parte della dichiarazione personale dell’amministratore, non si tratta di un Modello Redditi intestato al condominio. Nella prima sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l’obbligo della comunicazione al centro operativo di Pescara (D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011). Nella seconda sezione vanno indicati i dati dei beni e servizi acquistati dal condominio. Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, supercondomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo. Non devono essere comunicati:
- i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- i dati, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’iva, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
- i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte, in quanto già comunicati attraverso la dichiarazione dei sostituti d’imposta presentata dal condominio (Mod. 770).
Se l’amministratore ha incarichi per più condomìni, deve compilare distinti quadri per ciascuno di essi. Infine, se l’amministratore di condominio è esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi o se presenta il Mod. 730, deve presentare il quadro o i quadri AC unitamente al frontespizio del Modello Redditi con le modalità e nei termini previsti per il Modello Redditi stesso. L’omessa presentazione del quadroACcomporta una
sanzione, a carico dell’amministratore, da euro 258 a euro 2.065.
Eventuali redditi relativi agli immobili che costituiscono oggetto di proprietà comune sono imputati al singolo condòmino in proporzione ai millesimi di proprietà. Si tratta, generalmente, dei locali per la portineria, dell’alloggio del portiere e altri locali comuni (ad esempio lavanderia e altri servizi di proprietà condominiale) cui è attribuibile una autonoma rendita catastale. Nello specifico, tali redditi devono essere dichiarati
dal singolo condòmino, nel caso in cui la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare sia superiore a 25,82 euro.
Devono, comunque, essere dichiarati, senza l’esclusione per limite di importo, i redditi per i locali comuni concessi in locazione e per i negozi. In sintesi, i redditi degli immobili di proprietà comune vengono dichiarati dai singoli proprietari e non vi sono adempimenti dichiarativi in capo al condominio, il quale non è soggetto passivo d’imposta.