
Dal punto di vista tributario, il condominio si qualifica come sostituto d’imposta, con conseguenti adempimenti fiscali a carico del condominio stesso e dell’amministratore, quali l’effettuazione delle ritenute sui compensi erogati, l’assolvimento dei relativi obblighi dichiarativi e la comunicazione di alcuni dati relativi ai condomini amministrati.
Sono, inoltre, previste apposite procedure e adempimenti in capo all’amministratore del condominio per fruire delle agevolazioni fiscali, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali, compreso il caso in cui si utilizzi lo strumento della cessione del credito.
Infine, vi sono alcuni adempimenti ai fini dell’IMU e delle imposte sui redditi relativamente agli immobili di proprietà comune, fermo restando che il condominio non assume la qualifica di soggetto passivo d’imposta.
Il condominio non è un soggetto giuridico in senso proprio non essendo né una persona fisica né una persona giuridica, non essendo dotato di alcun patrimonio e non facendo capo allo stesso alcun diritto né alcuna obbligazione: l’amministratore rappresenta questa particolare specie di comunione ed i singoli condomini sono titolari di diritti ed obbligazioni.
Tuttavia il condominio è considerato un “soggetto fiscale” e pertanto deve essere dotato di un codice fiscale che lo identifichi sia nei rapporti attivi e passivi sia nelle procedure giudiziarie. La richiesta di attribuzione del codice fiscale va formulata a un qualsiasi ufficio della Agenzia delle Entrate a cura dell’amministratore di condominio, in quanto
rappresentante dello stesso, utilizzando il Mod. AA5/6. In mancanza dell’amministratore (nei casi in cui non vi è l’obbligo di nomina), la richiesta di attribuzione del codice fiscale deve essere presentata da uno dei condòmini munito di delega da parte dell’assemblea.
Le successive variazioni relative ai dati del condominio, compresa la eventuale sostituzione dell’amministratore, devono essere comunicate con le stesse modalità. Il codice fiscale identifica il condominio e pertanto rimane immutato nel tempo, anche se l’amministratore che ne ha la rappresentanza viene sostituito.
In caso di supercondominio (un complesso immobiliare composto da più edifici, ciascuno dei quali costituito in condominio) o di condominio parziale (ad esempio nel caso di gestione separata di una porzione di condominio funzionalmente destinata al servizio e/o al godimento di una parte soltanto dell’edificio condominiale), se sussiste una gestione
autonoma con specifici adempimenti separati da quelli del condominio, gli stessi hanno l’obbligo di richiedere un proprio codice fiscale. In tal caso infatti il supercondominio e/o il condominio parziale devono assolvere ai propri adempimenti fiscali e sono sostituti d’imposta in modo distinto rispetto al condominio.